Militari
I militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato e gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per ragioni di servizio qualora iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia medesima.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, previa esibizione della tessera elettorale, previa esibizione di certificazione da cui risulti che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia e sono iscritti in una apposita lista aggiunta.
Non possono recarsi ai seggi inquadrati o armati.
Degenti nei luoghi di cura
Le persone degenti in ospedali e case di cura aventi diritto di voto sono ammesse a votare presso l’ospedale o la casa di cura.
Le persone interessate devono far pervenire - tramite la struttura di ricovero - al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, una dichiarazione scritta attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.
La dichiarazione deve espressamente indicare il numero della sezione elettorale e il numero di iscrizione nella lista elettorale, riportati sulla tessera elettorale; inoltre deve contenere l’attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell’elettore/elettrice.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune, a cura del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, non oltre il 3° giorno precedente la data della votazione (ossia, entro il 26 maggio).
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, rilascia alla persona richiedente, anche per telegramma, l’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori degenti.
Le elettrici e gli elettori degenti possono votare presso la struttura di degenza esclusivamente previa esibizione di tale attestazione e della tessera elettorale.
Persone non deambulanti
Le elettrici e gli elettori non deambulanti, qualora la sede della sezione presso la quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune priva di barriere architettoniche; a tale scopo le elettrici e gli elettori devono esibire al seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale, l’attestazione medica dell’Azienda Sanitaria locale (è ammessa l’attestazione rilasciata in precedenza per altri scopi) o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
In ogni caso i Comuni sono tenuti ad organizzare un adeguato servizio di trasporto, in modo da facilitare alle persone non deambulanti l’accesso al seggio.
Detenuti
I detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di detenzione.
Gli interessati devono inviare al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione scritta attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale; inoltre deve contenere l’attestazione del direttore dell’istituto di detenzione comprovante lo stato di detenzione dell’elettore. La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune, a cura del direttore dell’istituto di detenzione, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (ossia entro il 26 maggio).
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, l’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori detenuti.
Gli elettori detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione di tale attestazione, oltre che della tessera elettorale.
Persone bisognose di assistenza nelle operazioni di voto
Le persone con disabilità, impossibilitate ad esercitare autonomamente il diritto di voto, possono votare con l’aiuto di un accompagnatore volontariamente scelto, a condizione che sia iscritto nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano.
Il certificato del medico, eventualmente richiesto dal presidente del seggio, è rilasciato dai funzionari medici designati dalle Aziende sanitarie locali. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
In sostituzione del certificato medico i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all’Unione Italiana Ciechi.
Voto domiciliare
Sono ammessi al voto domiciliare le elettrici e gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da rendere impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, nonché le elettrici e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che ne impediscano l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.
Nel periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno precedente la votazione, le persone interessate devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte una dichiarazione scritta attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.
La dichiarazione deve espressamente indicare il numero della sezione elettorale e il numero di iscrizione nella lista elettorale, riportati sulla tessera elettorale; alla dichiarazione deve essere allegato inoltre il certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità sopra indicate.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a verificarne la regolarità e completezza e rilascia ai richiedenti l’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori/elettrici ammessi al voto a domicilio.
Residenti all’estero
Hanno diritto di voto le cittadine e i cittadini residenti all’estero, che, alla data dell’emigrazione, erano in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio del voto; hanno inoltre diritto di voto i loro figli nati o trasferitisi all’estero e i coniugi di questi ultimi che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio. Presupposto imprescindibile per l’esercizio del voto è l’iscrizione all’AIRE (registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all’estero).
Le elettrici e gli elettori residenti all’estero, iscritti all’AIRE, esercitano il proprio voto per posta. Le modalità di voto sono indicate nell’apposita sezione VOTO PER CORRISPONDENZA.
L’elettore/L’elettrice residente all’estero che desidera fare ritorno in Alto Adige per votare direttamente presso la propria sezione elettorale, deve presentare un’apposita richiesta al Comune di iscrizione.
Il modulo per la richiesta può essere scaricato online (vedi sezione VOTO PER CORRISPONDENZA).
Nel caso in cui abbia optato per l’esercizio del voto in provincia, l’elettore/elettrice residente all’estero dovrà presentarsi fisicamente presso la sezione indicata sulla propria tessera elettorale, con la tessera medesima e un documento di riconoscimento.
A partire dal 2013 è stato abolito il contributo, che in precedenza veniva erogato dai singoli comuni a questa categoria di elettori.
Pertanto le cittadine e i cittadini residenti all’estero che decidono di votare in provincia di Bolzano, presso la sezione elettorale del proprio Comune di iscrizione, non avranno diritto ad alcun rimborso o contributo.
Non saranno neppure corrisposte le agevolazioni tariffarie di viaggio, per il solo territorio italiano, in ferrovia o via mare.
Per tutte le informazioni riguardanti il voto delle persone residenti all’estero si invita a visitare l’apposita sezione dedicata al VOTO PER CORRISPONDENZA.